Lo Statuto

TITOLO I: LA SOCIETÀ

Art. 1: denominazione e scopi

1. È costituita la Società Sportiva dilettantistica "GENOVA SCACCHI" che si prefigge di:

  1. offrire ai Soci sede e mezzi adeguati per praticare il gioco degli scacchi nel modo più comodo e soddisfacente possibile, sia a scopo ricreativo sia sotto il profilo sportivo ed agonistico;
  2. contribuire a diffondere tale disciplina, intesa come mezzo di formazione culturale, intellettuale e morale.

2. La società "Genova Scacchi" non ha fini di lucro.
3. L'attività della società "Genova Scacchi" è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza, in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.O.N.I., dalla F.S.I. e dalle norme della F.I.D.E.

Art. 2: precedenti storici

La società è stata fondata nel novembre 1989 col nome di Centro Divulgazione Scacchi "River Boys Nervi".
Nell'Assemblea Ordinaria del 28 novembre 1992 è stato votato il cambio di denominazione in Circolo Divulgazione Scacchi "Nervi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 24 novembre 1995 è stato approvato il nome di Circolo Divulgazione Scacchi "Genova Scacchi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2003 è stato approvato il nome di Circolo Scacchistico "Genova Scacchi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2004 è stato approvato il nome di Società Sportiva dilettantistica "Genova Scacchi".

Art. 3: affiliazione

La società è affiliata alla F.S.I.
Con la presentazione della domanda di rinnovo di affiliazione, la società "Genova Scacchi" accetta, ad ogni effetto, per sè e per i propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e tutte le delibere e disposizioni dei competenti Organi Federali e si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

Art. 4: organi sociali

Sono organi della società, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Art. 5: sede

La società elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche, e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.

TITOLO II: I SOCI

Art. 6: modalità di iscrizione

Possono iscriversi alla società come Soci Ordinari solo le persone fisiche; la domanda di iscrizione, preferibilmente appoggiata da un Socio presentatore, va rivolta al Consiglio Direttivo.
È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda, senza obbligo di rendere nota la motivazione.
L'iscrizione alla società comporta il versamento della quota sociale per l'anno in corso, il tesseramento alla F.S.I. e l'approvazione del presente Statuto.

Art. 7: diritti e doveri dei Soci

1. La società si impegna a porre i Soci nelle condizioni ottimali per praticare il gioco degli scacchi e a tal fine:

  1. fornisce il materiale necessario allo scopo;
  2. tiene informati i Soci sul calendario dei principali tornei;
  3. si fa carico di regolarizzare la posizione dei Soci nei confronti della F.S.I.

2. I Soci hanno il diritto di:

  1. frequentare la sede negli orari stabiliti per giocare a scacchi sia a fine ricreativo sia agonistico-sportivo;
  2. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla società;
  3. partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  4. accedere a pieno titolo alle cariche sociali in rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

3. I doveri dei Soci si limitano a:

  1. giocare a scacchi senza limitare l'altrui libertà di fare altrettanto, cioè evitando comportamenti che rechino disturbo ai colleghi;
  2. collaborare al meglio con le disposizioni del Consiglio Direttivo per la gestione dell'attività sociale e la divulgazione degli scacchi in senso lato.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 8: Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci è il supremo organo della società "Genova Scacchi" e ad essa spettano poteri deliberativi.
Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria:

  1. vota la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione della società predisposta dal Consiglio Direttivo unitamente al Presidente;
  2. elegge, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  4. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Straordinaria:

  1. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decaduto o singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  2. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto;
  3. delibera sulla proposta di scioglimento della società;
  4. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9: convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per il rinnovo delle cariche entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, nonchè entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

  1. su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
  3. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
  4. per deliberare sulla proposta di scioglimento della società.

3. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Ordinaria.

Art. 10: avviso di convocazione d'Assemblea

L�avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l�ora della prima e seconda convocazione e l�ordine del giorno dell�Assemblea.
Tale avviso deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione e deve essere affisso all�interno della società.

Art. 11: composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso o dai loro delegati, purchè anch'essi Soci della società e muniti di procura scritta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
La morosità derivante dal mancato pagamento della quota d'iscrizione per l'anno in corso preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

Art. 12: validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società, funge da segretario il Segretario della società.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.
Se elettiva, l'Assemblea deve avere il quorum, anche in seconda convocazione, del 20% dei Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 13: modalità di votazione nelle Assemblee

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.
Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova per appello nominale o a scheda segreta se richiesto dalla maggioranza.

Art. 14: il Presidente

1. Il Presidente:

  1. è il legale rappresentante della società;
  2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
  3. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
  4. stabilisce la strategia di sviluppo della società, sovrintende e coordina l'attività ricreativa, agonistico-sportiva e promozionale;
  5. ha diritto di veto sulle spese ritenute non necessarie;
  6. in caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla società, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la reggenza provvisoria della società, dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.
4. Il Presidente dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Art. 15: il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della società "Genova Scacchi" e dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
È composto da 6 membri:

  1. il Presidente, che lo presiede,
  2. 5 Consiglieri.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea elettiva e sono rieleggibili.

Art. 16: funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  1. realizza i fini statutari;
  2. elegge nella sua prima riunione, subito dopo l'Assemblea elettiva, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  3. stabilisce le fasi operative dello sviluppo della società, decide il programma delle attività sociali e ne cura le eventuali modifiche;
  4. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
  5. stabilisce l'ammontare annuale della quota di iscrizione;
  6. predispone la relazione tecnico-morale-finanziaria della società e la presenta all'Assemblea Ordinaria per la discussione e l'approvazione;
  7. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
  8. designa eventuali collaboratori tecnici per le attività sociali;
  9. decide ed attua le sanzioni disciplinari (richiamo verbale, diffida scritta, espulsione dalla società) che si rendessero necessarie qualora un Socio rechi disturbo o danno agli altri, o leda l'immagine o gli interessi della società.

Art. 17: candidature al Consiglio Direttivo

Gli aspiranti alle cariche sociali devono avere compiuto il 18� anno di età, essere Soci Ordinari della società da almeno un anno e devono presentare la loro candidatura all'inizio dell'Assemblea Elettiva.

Art. 18: decadenza del Consiglio Direttivo

L'intero Consiglio Direttivo decade nell'anno che precede la celebrazione dei Giochi Olimpici e deve essere rinnovato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.
Inoltre, ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:

  1. dimissioni del Presidente;
  2. impedimento definitivo del Presidente;
  3. mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea;
  4. dimissioni, anche se non contemporanee, di tre Consiglieri;

si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, a cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 19: riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno e inoltre quando il Presidente lo ritiene utile.
2. La seduta è valida qualora sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno tre Consiglieri.
3. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione; hanno tutti voto uguale e deliberativo.
4. Il voto non è delegabile.
5. Un'unica persona può ricoprire al massimo due cariche; il Presidente non può ricoprire anche la carica di Vicepresidente.
6. Tutte le cariche sociali sono onorifiche: i componenti del Consiglio Direttivo non godono di alcun privilegio rispetto agli altri Soci, devono essere animati da uno spiccato senso del dovere nei confronti della società, saper anteporre gli interessi di questo ai propri ed avere le capacità di operare affinché esso funzioni e si sviluppi con i risultati migliori per i Soci e la collettività.

Art. 20: i Consiglieri

I Consiglieri devono essere Soci Ordinari di spiccata dedizione capaci di:

  1. svolgere un ruolo attivo e dinamico nella vita sociale;
  2. avere un comportamento responsabile ed esemplare in ogni circostanza;
  3. farsi interpreti e latori delle esigenze dei Soci;
  4. assolvere in ogni momento incarichi di fiducia su richiesta del Presidente.

Art. 21: il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione:

  1. mantiene la regolare tenuta della contabilità della società;
  2. verifica l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
  3. tiene aggiornato il libro inventario della società;
  4. effettua il pagamento delle spese su mandato congiunto del Presidente e del Segretario;
  5. redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22: il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, è investito di molteplici funzioni organizzative, di gestione e di controllo; in particolare:

  1. tiene aggiornato il libro dei Soci;
  2. esercita il controllo amministrativo sulla gestione della società;
  3. collabora col Tesoriere alla stesura del bilancio;
  4. vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
  5. ha diritto di veto sulle spese ritenute non necessarie;
  6. affianca il Presidente nella progettazione e nella organizzazione delle varie attività.

Art. 23: il Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, può sostituire il Presidente su suo mandato nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

TITOLO IV: GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 24: patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della società può essere costituito da:

  1. fondi di riserva;
  2. beni d'uso ed attrezzature necessari a svolgere la propria attività;
  3. beni immobili purchè utilizzati esclusivamente come sede delle attività sociali della società.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Tesoriere e vistato dal Consiglio Direttivo.
2. Alle spese occorrenti per la gestione della società si provvede con le entrate derivanti da:

  1. quote annuali di iscrizione dei Soci;
  2. utili derivanti da manifestazioni sportive o ad esse connesse;
  3. contributi di terzi;
  4. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25: gestione finanziaria

La gestione finanziaria della società "Genova Scacchi" avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

Art. 26: scioglimento della società

1. La proposta di scioglimento della società può essere presentata in Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.
2. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza di 4/5 dei Soci sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della società sono necessari almeno 4/5 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.
5. In caso di scioglimento della società decadono tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale: l'eventuale rimanenza verrà devoluta alla Federazione Scacchistica Italiana.

TITOLO V: ATTIVITÀ AGONISTICA,
DIDATTICA E PROMOZIONALE

Art. 27: organizzazione tornei

La società "Genova Scacchi", per la realizzazione dei fini statutari, assegna ai tornei un ruolo primario, pertanto annualmente cercherà di organizzare almeno un torneo nazionale o internazionale e tornei di altro tipo (sociali, tematici, semilampo, etc.).

Art. 28: attività didattica interna

Al fine di elevare il livello tecnico dei Soci, la società si adopererà per organizzare corsi di vario argomento e livello, tenuti da Soci o scacchisti esterni disponibili. In ogni caso la partecipazione sarà libera, lo svolgimento dovrà avvenire senza disturbare l'attività ricreativa dei Soci non interessati al corso e la società si farà carico, per quanto possibile, di eventuali spese.

Art. 29: promozione degli scacchi

Premesso che i visitatori che si avvicinano agli scacchi per la prima volta sono accolti con la massima disponibilità e che tutti i Soci si devono impegnare per avviarli nel modo migliore a tale disciplina, la società ritiene prioritarie le seguenti finalità in ordine di importanza:

  1. crescita qualitativa e numerica;
  2. pubblicità tramite volantini, manifesti, etc.;
  3. collaborazione con gli altri Circoli cittadini.

 


 

Il presente Statuto è stato letto, discusso ed approvato
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 novembre 2004
ed entra in vigore il 1° dicembre 2004