1. È costituita la Società Sportiva dilettantistica "GENOVA SCACCHI" che si prefigge di:
2. La società "Genova Scacchi" non ha fini di lucro.
3. L'attività della società "Genova Scacchi"
è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza, in
conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana,
dal C.O.N.I., dalla F.S.I. e dalle norme della F.I.D.E.
La società è stata fondata nel novembre 1989 col nome di Centro
Divulgazione Scacchi "River Boys Nervi".
Nell'Assemblea Ordinaria del 28 novembre 1992 è stato votato il
cambio di denominazione in Circolo Divulgazione Scacchi "Nervi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 24 novembre 1995 è stato
approvato il nome di Circolo Divulgazione Scacchi "Genova Scacchi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2003 è stato
approvato il nome di Circolo Scacchistico "Genova Scacchi".
Nell'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2004 è stato
approvato il nome di Società Sportiva dilettantistica "Genova Scacchi".
La società è affiliata alla F.S.I.
Con la presentazione della domanda di rinnovo di affiliazione, la società
"Genova Scacchi" accetta, ad ogni effetto, per sè e per i
propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico,
i Regolamenti Federali e tutte le delibere e disposizioni dei competenti
Organi Federali e si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere
economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Agli stessi
doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.
Sono organi della società, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:
La società elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche, e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.
Possono iscriversi alla società come Soci Ordinari solo le persone
fisiche; la domanda di iscrizione, preferibilmente appoggiata da
un Socio presentatore, va rivolta al Consiglio Direttivo.
È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la
domanda, senza obbligo di rendere nota la motivazione.
L'iscrizione alla società comporta il versamento della quota sociale
per l'anno in corso, il tesseramento alla F.S.I. e l'approvazione del presente
Statuto.
1. La società si impegna a porre i Soci nelle condizioni ottimali per praticare il gioco degli scacchi e a tal fine:
2. I Soci hanno il diritto di:
3. I doveri dei Soci si limitano a:
1. L'Assemblea dei Soci è il supremo organo
della società "Genova Scacchi" e ad essa spettano poteri deliberativi.
Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria:
3. L'Assemblea Straordinaria:
1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal
Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per il
rinnovo delle cariche entro e non oltre il 30 novembre dell'anno
precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, nonchè entro il 30
novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata:
3. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Ordinaria.
L�avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l�ora della prima
e seconda convocazione e l�ordine del giorno dell�Assemblea.
Tale avviso deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data prevista
per la prima convocazione e deve essere affisso all�interno della società.
L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con l'iscrizione per
l'anno in corso o dai loro delegati, purchè anch'essi Soci della società
e muniti di procura scritta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
La morosità derivante dal mancato pagamento della quota d'iscrizione
per l'anno in corso preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società, funge da
segretario il Segretario della società.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti almeno la
metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima,
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci, salvo quanto
previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.
Se elettiva, l'Assemblea deve avere il quorum, anche in seconda
convocazione, del 20% dei Soci in regola con l'iscrizione per l'anno
in corso.
L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera
con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto
dall'articolo 26 del presente Statuto.
Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente
dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova per appello nominale
o a scheda segreta se richiesto dalla maggioranza.
1. Il Presidente:
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei
del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero
risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la
reggenza provvisoria della società, dovrà provvedere alla convocazione,
secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea
Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali da effettuarsi al
massimo entro i successivi 30 giorni.
4. Il Presidente dura in carica 4 anni in coincidenza
con il ciclo olimpico.
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di
gestione della società "Genova Scacchi" e dura in carica 4 anni in
coincidenza con il ciclo olimpico.
È composto da 6 membri:
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea elettiva e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
Gli aspiranti alle cariche sociali devono avere compiuto il 18� anno di età, essere Soci Ordinari della società da almeno un anno e devono presentare la loro candidatura all'inizio dell'Assemblea Elettiva.
L'intero Consiglio Direttivo decade nell'anno che precede la
celebrazione dei Giochi Olimpici e deve essere rinnovato nel corso
dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.
Inoltre, ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:
si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, a cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte
all'anno e inoltre quando il Presidente lo ritiene utile.
2. La seduta è valida qualora sia presente il
Presidente o chi ne fa le veci ed almeno tre Consiglieri.
3. Per la validità delle delibere è richiesta la
maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto
del Presidente o di chi presiede la riunione; hanno tutti voto uguale
e deliberativo.
4. Il voto non è delegabile.
5. Un'unica persona può ricoprire al massimo due
cariche; il Presidente non può ricoprire anche la carica di
Vicepresidente.
6. Tutte le cariche sociali sono onorifiche: i
componenti del Consiglio Direttivo non godono di alcun privilegio
rispetto agli altri Soci, devono essere animati da uno spiccato
senso del dovere nei confronti della società, saper anteporre gli
interessi di questo ai propri ed avere le capacità di operare
affinché esso funzioni e si sviluppi con i risultati migliori per
i Soci e la collettività.
I Consiglieri devono essere Soci Ordinari di spiccata dedizione capaci di:
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione:
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, è investito di molteplici funzioni organizzative, di gestione e di controllo; in particolare:
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, può sostituire il Presidente su suo mandato nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.
1. Il patrimonio della società può essere costituito da:
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro
inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Tesoriere e
vistato dal Consiglio Direttivo.
2. Alle spese occorrenti per la gestione della società
si provvede con le entrate derivanti da:
La gestione finanziaria della società "Genova Scacchi" avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.
1. La proposta di scioglimento della società
può essere presentata in Assemblea Straordinaria appositamente convocata
su richiesta di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.
2. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza
di 4/5 dei Soci sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento
della società sono necessari almeno 4/5 dei voti dei Soci aventi diritto
al voto.
5. In caso di scioglimento della società decadono
tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale:
l'eventuale rimanenza verrà devoluta alla Federazione
Scacchistica Italiana.
La società "Genova Scacchi", per la realizzazione dei fini statutari, assegna ai tornei un ruolo primario, pertanto annualmente cercherà di organizzare almeno un torneo nazionale o internazionale e tornei di altro tipo (sociali, tematici, semilampo, etc.).
Al fine di elevare il livello tecnico dei Soci, la società si adopererà per organizzare corsi di vario argomento e livello, tenuti da Soci o scacchisti esterni disponibili. In ogni caso la partecipazione sarà libera, lo svolgimento dovrà avvenire senza disturbare l'attività ricreativa dei Soci non interessati al corso e la società si farà carico, per quanto possibile, di eventuali spese.
Premesso che i visitatori che si avvicinano agli scacchi per la prima volta sono accolti con la massima disponibilità e che tutti i Soci si devono impegnare per avviarli nel modo migliore a tale disciplina, la società ritiene prioritarie le seguenti finalità in ordine di importanza:
Il presente Statuto è stato letto,
discusso ed approvato
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 novembre 2004
ed entra in vigore il 1° dicembre 2004